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LE
NEWS |
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CQC Carta di qualificazione del Conducente
- Inserita il 26/04/08
A seguito della proroga Ministeriale, chiunque entro la data del 9 settembre 2008 sarà in possesso della Patente di categoria D e del relativo Cap D potrà ottenere il rilascio del CQC Passeggeri per titolo.
Analogo provvedimento per chi alla data del 9 settembre 2009 sarà in possesso della Patente C, in questo caso potrà ottenere il CQC Merci.
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Recupero Punti Novembre 2008
- Inserita il 26/04/08
Abbiamo concordato con i clienti il calendario del Corso di Recupero Punti.
Inizierà la prossima settimana e si concluderà in 10 giorni. Per informazioni vi invitiamo a passare per i nostri uffici.
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Cronotachigrafo digitale
- Inserita il 04/12/07
La CARTA CONDUCENTE
•identifica il conducente, da inserire prima di iniziare la guida
•di fondo bianco
•registra i tempi di viaggio/sosta, velocità, distanza, eventi particolari
•la validità amministrativa è di 5 anni.
Per ottenerla il richiedente deve presentare:
•patente di guida in corso di validità
•documento d'identità in corso di validità
•una fototessera
•attestazione del pagamento per "diritti di segreteria" da versare sul c.c.p.
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Parco veicolare
- Inserita il 12/05/07
Nel perseguimento della nostra politica di qualità, alla ricerca della massima soddisfazione dei nostri clienti abbiamo sostituito la vecchia Honda CityFly con la nuova e fiammante XR. Da giugno La Grande Punto sostituirà le vecchie Micra.
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CQC Carta di Qualificazione del Conducente
- Inserita il 02/05/07
RILASCIO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER DOCUMENTAZIONE
PRESSO I NOSTRI UFFICI
Possono ottenere la carta di qualificazione del conducente o CQC per documentazione:
I residenti in Italia già titolari alla data del 04/04/07 di KD o di patente di guida della categorie C - CE
I cittadini di stati non apparteneti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo dipendenti di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia titolari di patente di guida equivalente alle categorie C-CE-D-DE
CALENDARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere A-B-C-D-E-F- dal giorno 06/04/2007
Conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere G-H-I-J-K-L-M- dal giorno 06/07/2007
Conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere N-O-P-Q-R- dal giorno 06/10/2007
Conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere S-T-U-V-W-Y-X-Z- dal giorno 06/01/2008
Importante: l'utente non può in alcun modo anticipare la richiesta di rilascio, ma può posticiparla, fermo restando che dal giorno 06/04/2010 non sarà in alcun modo possibile ottenere la CQC per dcumentazione.
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Passaggio di Proprietà
- Inserita il 27/09/06
Con la recente approvazione da parte del Governo di un decreto per la riduzione delle spese per il Passaggio di Proprietà è stata sancita la possibilità a chi è Sportello telematico dell'Automobilista di autenticare la firma del proprietario venditore. Se sei intenzionato a effettuare un Passaggio di Proprietà rivolgiti nei nostri uffici, ti verrà spiegato come in pochi minuti effettuare la procedura.
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Conversione Patente Bulgara
- Inserita il 27/09/06
E' stato firmato l'accordo bilaterale tra l'Italia e la Bulgaria per la reciproca conversione delle Patenti.
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Patentino per Ciclomotori
- Inserita il 31/08/05
LEGGE 17 agosto 2005, n. 168 (G.U. n. 194 del 22.8.2005)
- è confermato l'obbligo del CICG per coloro che divengono maggiorenni al 1° ottobre 2005 e non
siano muniti di patente;
- viene confermato che coloro che hanno compiuto la maggiore età entro il 30 settembre 2005
possono conseguire il CIGC a semplice domanda corredata da certificato medico cui viene aggiunto
l'obbligo di produrre anche l'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso
un'autoscuola;
- viene chiarito che fino al 1° gennaio 2008 la certificazione medica potrà essere rilasciata da
medico generico con l'indicazione dell'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative
all'uso del ciclomotore anziché la classica certificazione per la patente di guida;
- viene ribadito che non possono conseguire il CIGC coloro che siano in possesso di patente;
- le sanzioni per incauto affidamento sono estese al ciclomotore;
- viene confermata la sanzione per guida dei ciclomotori senza il CIGC anche ai maggiorenni;
- vengono applicati ai CIGC, limitatamente alla perdita o alla verifica dei requisiti psico-fisici, gli
istituti di revisione, sospensione (viene però consentita la guida dei ciclomotori per chi subisce la
sospensione per eccesso di velocità) e revoca;
- è applicato al CIGC l'istituto della conferma di validità con le modalità che verranno poi definite
dal DTT e ne è prevista la medesima durata della patente A:
- art. 130: viene prevista la revoca della patente in caso di incidenti che abbiano provocato la morte
di persona a seguito di violazioni alle norme di comportamento compiute sotto l'effetto di grave
abuso di alcol o uso di sostanze stupefacenti;
- art. 208: è stata prevista la possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle sanzioni per consentire
alla PM di effettuare corsi di educazione stradale nelle scuole;
- art. 213: relativamente al sequestro e confisca amministrativa di motocicli e ciclomotori è previsto
un particolare regime in quanto essi vanno fatti trasportare in depositeria dove vi restano per 30
giorni e solo successivamente il proprietario può chiederne l'affidamento; è sempre disposta la
confisca quando tali veicoli siano stati adoperati per le violazioni di trasporto di numero di persone
superiore al consentito, di trasporto abusivo di oggetti, di mancato uso del casco o per commettere
un reato;
- art. 214: il fermo amministrativo del ciclomotore o del motociclo avviene mediante trasporto in
depositeria e i documenti di circolazione presso l'organo di polizia. E' stata inoltre aggiunta la
confisca per chi circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
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Patentino per ciclomotori ai maggiorenni
- Inserita il 25/07/05
Sulla Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2005 è stato pubblicato il decreto legge 30 giugno 2005,
n. 115 recante: “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica
amministrazione”. L’art. 5 di tale decreto ha previsto modifiche alla normativa in materia di
certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
Tra le principali novità introdotte, si segnalano:
1. Rinvio al 1 ottobre 2005, del termine di decorrenza dell’obbligo, per i maggiorenni, di
conseguire, per esame, il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
2. L’obbligo di cui al punto 1 riguarda i soggetti che compiono la maggiore età a partire dal
1 ottobre p.v.
3. La possibilità, per coloro che raggiungono la maggiore età entro il 30 settembre 2005, di
ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza esame,
previa presentazione di un certificato medico che attesti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la patente
di guida della categoria A.
Si evidenzia che l’istanza per ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei
ciclomotori senza esame può essere presentata solo da chi ha già compiuto il
diciottesimo anno di età.
4. L’obbligo di presentazione di certificazione medica riguarda anche gli aspiranti al
conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori per esame. Pertanto,
sia per le nuove richieste che per quelle in corso, la documentazione va integrata con la
presentazione del certificato medico. Detto certificato, di data non anteriore a sei mesi,
deve essere rilasciato da uno dei medici di cui all’art. 119, comma 2, del codice della
strada, ovvero da una commissione medica locale per le patenti di guida, nei casi indicati
al comma 4 del medesimo art. 119.
5. I candidati minorenni che hanno presentato istanza di conseguimento per esame del
certificato di cui all’oggetto anteriormente al 1 luglio 2005, ma che sostengono l’esame
dopo tale data, devono produrre il certificato medico per ottenere il rilascio del
certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Coloro che, invece, hanno già
conseguito il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, in data anteriore al 1
luglio 2005, non devono produrre il certificato medico.
Coloro che hanno sostenuto, con esito positivo, dal 1 luglio 2005 l’esame per il
conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza aver prodotto
il certificato medico, dovranno essere invitati dagli Uffici del Dipartimento, nel più
breve tempo possibile, a presentarlo. I candidati minorenni già prenotati anteriormente al
1 luglio, che sostengono l’esame dopo tale data, e che quindi non erano a conoscenza
dell’obbligo di produrre il certificato medico, potranno sostenere l’esame ma il rilascio
del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori potrà avvenire solo previa
presentazione del certificato medico.
6. I titolari di patente di guida, ancorché scaduta di validità, ovvero sospesa, non possono
conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Coloro che già sono
titolari di tale certificato devono restituirlo all’Ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, nel caso in cui conseguano una patente di guida.
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CORSI DI RECUPERO PUNTI A PORTOGRUARO- UN PO’ DI CHIARIMENTI
- Inserita il 08/02/04
E’ di mercoledì 6 agosto 2003 la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle norme che disciplinano i sinora sconosciuti corsi di recupero, necessari per rimpolpare il proprio ammontare di punti-patente dopo le infrazioni. Secondo quanto stabilito, i corsi sono di due tipi: uno dedicato a chi guida per professione(dura 18 ore complessive e porta in dote 9 punti), l’altro per gli automobilisti comuni.
Quest’ultimo, che dura 12 ore e dà diritto a 6 punti, non può essere frequentato per più di due ore al giorno (e non può svolgersi in un arco temporale superiore alle due settimane) ed è relativo alle norme di comportamento su strada, alle cause degli incidenti stradali, ai rischi che comporta guidare sotto l’effetto di alcol o droghe, alla segnaletica, alla responsabilità civile e penale, al concetto di omissione di soccorsi, alle sanzioni e agli elementi dei veicoli rilevanti ai fini della sicurezza stradale.
La legge ha fissato anche alcuni “paletti” per evitare rapidi recuperi di punti da parte dei soliti “furbi”: non si può, dunque, iscriversi a un corso di recupero prima che i punti siano effettivamente tolti della patente, (nel periodo,cioè, che intercorre fra la multa, il suo pagamento e la successiva comunicazione del dipartimento dei Trasporti che conferma la decurtazione dei punti) non si potrà partecipare a più di un corso per volta e, per finire, non si potranno recuperare punti se si rimane a quota zero.
Avranno invece un “bonus” di due punti gli automobilisti che, per un periodo di due anni, non saranno colti in infrazioni, fino a raggiungere un massimo di 30 punti totali.
L’autoscuola AU.RI.PORT. organizza i primi corsi di recupero punti del Portogruarese; per conducenti con patente B e per autisti con patenti C –D – E. Chi si fosse visto recapitare una lettera del Dipartimento dei Trasporti Terrestri che gli comunicava la decurtazione del punteggio sulla patente, troverà disponibile presso i nostri uffici il personale e gli insegnanti per la raccolta di adesioni e disponibilità. Contattateci per info, anche attraverso il nostro indirizzo e-mail: info@auriport.com
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Giubbino riflettente - SLITTA AD APRILE
- Inserita il 03/02/04
Finalmente un po' di chiarezza, sull'ormai famoso giubbino catarifrangente, da indossare, di notte, fuori dei centri abitati, per andare a piazzare il triangolo d'emergenza o quando si scende da un veicolo guasto fermo sulla corsia d'emergenza o in una piazzola di sosta.
Previsto inizialmente per il primo di gennaio, l'obbligo di indossare il giubbino (o apposite bretelle) è slittato all'inizio di aprile. Il motivo sembra sia dovuto alla necessità di definire con precisione la tinta dell'indumento: al giallo, deciso in un primo momento come unico colore, sono stati aggiunti l'arancio e il rosso.
I produttori dei giubbini dovranno ottenere dal ministero delle Attività Produttive la dichiarazione di conformità alle norme europee (che dà diritto all'etichetta "Ce") e un attestato che certifichi la rispondenza del capo e delle bande retroriflettenti alla normativa Uni En 471/95.
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...Sul Tasso Alcolico
- Inserita il 04/06/03
Per chi non ha ancora una pallida idea di quanto sia facile, o difficile, superare il limite del tasso alcoolemico, può fare una verifica anche su internet al sito: www.stradanove.net, patrocinato dal comune di Modena. Inserendo semplici dati si riesce a sapere se si rientra o meno nei limiti. Certamente poco indicativo, ma degno di nota, un piccolo test eseguito da Quattroruote. Prima “cavia” una signora appena sotto i quaranta che si beve un prosecco: trascorsi 15 min. l’etilometro segna 0,18 g/l; dopo un’ora secondo giro di prosecco, l'apparecchio segna 0,29, ben al di sotto del limite. Secondo volontario oltre i quaranta e poco sopra i 100 Kg di peso. Il primo bicchiere è un Negroni, cioè Campari, Martini e Gin, dopo la soffiata siamo già 0,39g/l e dopo il secondo giro si sfonda 0,96 g/l. C’è da dire che a stomaco vuoto il secondo Negroni è stato una vera mazzata per la lucidità e le capacità manuali del soggetto. Trascorsi 35 min si vuole valutare se la percentuale di alcool è calata per effetto del metabolismo: infatti il responso è 0,78 g/l, ancora insufficiente per rispettare il Codice della Strada. La morale della storia è che la determinazione del reale tasso alcolico si può stabilire solo con strumenti idonei (l’etilometro della Polizia o kit in commercio, ma costosi). Consiglio “dell’esperto”: non bere per niente alcolici se si porta un veicolo per strada e/o si ha la responsabilità di qualche passeggero.
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Ultime Novità
- Inserita il 04/06/03
L’ultima novità curiosa che riguarda il Codice della Strada è l’uso obbligatorio del giubbino di emergenza. Probabilmente da luglio dovremmo procurarcelo per indossarlo, appunto, durante le soste di emergenza. Ci sarà un anno di tempo per adeguarsi. Nessuna fretta, tanto più che i ministeri competenti non hanno ancora fissato le caratteristiche di questi indumenti. Potrebbero essere delle casacche o semplicemente un paio di bretelle, non si sa! Prepariamoci a sborsare almeno una quindicina di EURO per procurarceli. Superfluo un commento di chi vi scrive; lodevole solo l’intenzione di rendere più sicure le persone che occupano la carreggiata, come già è. Molto più utili ed efficaci sarebbero, forse, kit di primo soccorso ed estintore!
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Le Novità del Nuovo Codice della Strada
- Inserita il 01/05/03
Approvato dalla camera dei Deputati, è in arrivo il Nuovo Codice della Strada. Annunciato già altre volte, sembra che ormai ci siamo. La data ufficiale, ma comunque non ancora certa, dovrebbe essere il 1° Luglio. Alcune novità, applicate con Decreto Legge, sono in vigore da un po'; per esempio l'obbligo di accendere i fari anabbaglianti anche di giorno in autostrada o nelle strade extraurbane principali (quelle a doppia carreggiata); oppure la riduzione da 0,8 a 0,5 g/L del tasso alcolemico limite.
Altre novità importanti che non sono ancora in vigore: la temuta (ma in fondo neanche tanto) patente a punti, Air Bag e A.B.S. obbligatori su tutte le auto di nuova immatricolazione ed il patentino per i ciclomotori. Nel momento in cui avremo notizie o informazioni più precise, sarete prontamente informati. Se avete dei dubbi o delle questioni scriveteci, un esperto Vi risponderà al più presto.
Per ora buna navigazione. ;-)
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